Alla figura del Cantoniere è dedicato il “Regolamento relativo al personale dei cantonieri e capi cantonieri delle strade cosiddette nazionali”, approvato con Regio decreto il 31 marzo 1874, sebbene la sua prima stesura fosse stata realizzata dall’ingegner Giovanni Antonio Carbonazzi nel 1824 per le strade della Sardegna.
Alla riorganizzazione dell’Azienda Ponti e Strade della Sardegna prima e alla costruzione della “Gran Strada Reale Carlo Felice” poi, l’ingegner Carbonazzi si dedicò alla costruzione delle strade e alla cura e manutenzione delle stesse. Proprio in quest’ottica nacquero i Cantonieri, il cui termine deriva dalla parola “canton”, di origini provenzali, che identificava un tratto più o meno lungo di una strada o di un sentiero, definito da due curve agli estremi, solitamente molto ampie, chiamate cantoni.
Già nel ‘600 si trovano indicazioni di “cantoniere” nei documenti francesi, che narrano delle guerre contro l’Inghilterra e la Spagna e si occupano di provvedimenti finalizzati a controllare e curare tratti di strada ai fini militari. Questa denominazione francese influenzò il Carbonazzi, che la conservò, definendo i contenuti della figura, dedicata alla cura ed alla manutenzione di un tratto di strada.
Seppure alleggerita delle originarie mansioni militari, la figura del Cantoniere restava fondamentale per garantire la funzionalità delle strade. Essa si accreditava rapidamente nell’immaginario degli italiani non solo come sorvegliante, ma anche come tutore della strada, sempre pronto ad intervenire quando questa correva pericoli o accusava condizioni meritevoli di interventi.
La figura del cantoniere, che per decenni ha rappresentato il vero custode e curatore della strada, garantendone la funzionalità con una presenza costante, ha subito una trasformazione, che ne ha modificato, in maniera sostanziale, i contenuti operativi e la stessa presenza sulla strada: una presenza resa fisicamente visibile, almeno sulle grandi strade gestite dall’ANAS, con le Case Cantoniere.
Tutte uguali nella forma e nei colori, le case cantoniere erano una componente fondamentale della strada e del panorama stradale: ogni cantoniere che la occupava, si sentiva padrone- custode del tratto di strada assegnato, coinvolgendo anche la famiglia nella funzione. Questa concezione romantica del lavoro era inevitabilmente destinata a scomparire sotto la spinta di uno sviluppo frenetico, e a volte disordinato, della rete stradale, delle incombenze connesse alla funzione e, soprattutto, dell’incapacità di pensare rapporti di lavoro diversi da quelli incasellati nei contratti collettivi, nei quali l’orario di lavoro è rigido. Il lavoro del cantoniere, invece, non poteva e non può avere orari: la strada vive di giorno e di notte e potrebbe avere bisogno in qualsiasi momento di cure e di interventi. Così, la figura del cantoniere, è lentamente scomparsa e le case cantoniere, solo raramente abitate, cadute in stato di abbandono. Specialmente sulle strade di montagna, ove il colore tipico ancora le identifica, con le progressive chilometriche impresse sulle facciate e l’indicazione della denominazione della strada e la numerazione assegnata, vederle cadenti procura tristezza e spesse volte il loro stato riflette quello della strada, ove la manutenzione è affidata ad interventi esterni e periodici, tranne in casi di urgenza, per anomalie o eventi particolari.
A fronte di questa situazione, forse inevitabile, si segnalano come sempre più necessarie, ai fini della funzionalità e della sicurezza stradale, quelle attività di vigilanza costante, di interventi immediati di ripristino e di soccorso, che il cantoniere assicurava. Gli Enti proprietari o concessionari delle strade, secondo la Direttiva 96/2008, dedicata alla Gestione della sicurezza, che rappresenta la nuova frontiera della sicurezza stradale, devono assicurare la vigilanza costante sullo stato dell’arteria, indispensabile per le valutazioni e le realizzazioni degli interventi, necessari ad eliminare tutte le situazioni di anomalie pericolose per la sicurezza.
Nel quadro delle iniziative tese a disporre di professionalità elevate e complesse, tutte supportate e precedute da profondo amore per il lavoro, una posizione di importanza primaria riveste la figura dell’Ausiliario della Viabilità autostradale, istituita con un protocollo d’intesa tra il Dipartimento della P.S. e l’Aiscat del 1998, con la finalità di garantire sulle autostrade la presenza di operatori in grado di vigilare sulle tratte assegnate ed intervenire per eliminare situazioni negative per la viabilità e la sicurezza.
L’istituzione degli Ausiliari della Viabilità autostradale si proponeva altresì di creare operatori in grado di coadiuvare gli organi di polizia stradale in tutte quelle operazioni che richiedono interventi di segnalazione, di restringimento di carreggiata o di soccorso. Questa figura non ha riconoscimento giuridico ai fini della possibilità di contestare violazioni stradali, escluso l’ipotesi di cui al comma 11, dell’art. 176, relativa al mancato pagamento del pedaggio, ma si deve comunque ritenere competente ad accertare omissioni ed altre irregolarità relative ad autorizzazioni concesse dalla Concessionaria di appartenenza, come quelle relative ai veicoli ed ai carichi eccezionali ed all’effettuazione di lavori stradali.
Tale competenza è riconosciuta all’Ente che ha rilasciato l’atto amministrativo, ed è funzionale a verificare che le prescrizioni imposte siano state rispettate, perché indispensabili ai fini della sicurezza stradale. Trattasi, in sostanza, della competenza all’autotutela, riconosciuta ad ogni soggetto che, nell’adottare un provvedimento amministrativo, subordinato dall’esistenza di determinate condizioni, deve imporre prescrizioni ed adempimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, ai quali l’atto è finalizzato. La stessa legge 24.11.1981, n. 689, all’art. 13, riconosce la competenza all’accertamento delle violazioni amministrative a soggetti incaricati di funzioni nel cui ambito rileva la norma violata. Proprio in virtù della costante evoluzione delle norme stradali, europee e nazionali, dedicate a migliorare costantemente i livelli di sicurezza delle infrastrutture e del traffico, la figura dell’Ausiliario della Viabilità autostradale è destinata a crescere rapidamente in termini di competenze funzionali e di segni di riconoscimento, sempre più indispensabili per accreditarne immediatamente le attribuzioni, i poteri, le facoltà e gli obblighi. Dopo oltre venti anni di onorato servizio è tempo di riconoscere ufficialmente la figura dell’Ausiliario e di comprenderla tra quelle elencate agli articoli 12 e 12 bis del Codice della Strada, come destinata a svolgere, in maniera autonoma o di supporto, i servizi indicati all’art 11, comma 1, del Codice, ovvero:
c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.
Questi servizi, da sempre rientranti nel bagaglio delle competenze normative ed operative del Cantoniere, sono già quotidianamente svolti, in maniera eccellente, dagli Ausiliari della Viabilità ed il formale riconoscimento di competenza non costituirebbe nessuna forzatura al sistema di identificazione della funzione di polizia stradale. Consentirebbe inoltre di dotare i veicoli impiegati del dispositivo supplementare a luce blu lampeggiante, sempre più indispensabile per accreditare immediatamente la funzione svolta ed agevolarne la realizzazione.